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Condizioni di Fornitura

PREMESSO CHE 

a) il subfornitore si impegna ad effettuare per conto del committente trattamenti di superficie – galvanici, chimici o di verniciatura - su semilavorati o

materie prime di proprietà del committente, seguendo le istruzioni e le specifiche tecniche fornite dallo stesso committente, ex art. 2, comma 5, lett. a)

della L. 192/98, in occasione dell’affidamento delle commesse di lavorazione, così come meglio specificato infra sub 1); 

b) il subfornitore dichiara di essere in grado di eseguire le lavorazioni richieste sulla base della propria autonoma struttura ed esperienza produttiva. 

c) in riferimento al controllo del materiale ricevuto in conto lavoro, il subfornitore risponderà economicamente di eventuali mancanze che dovranno

essere segnalate dal committente entro due giorni dal ricevimento del materiale lavorato; 

d) la merce viene accettata e movimentata con le specifiche di imballo ricevute dal committente; il committente esonera il subfornitore da ogni

responsabilità verso i possibili danni che si possono registrare a causa di imballo inadeguato; 

e) con la presente scrittura privata le parti intendono regolare i loro rapporti in applicazione della L. 192/98 per quanto non espressamente previsto.

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

1) In adempimento alla disposizione di cui all’art. 2 comma 5, lett. a) della L. 192/98, il committente si impegna a fornire al subfornitore per iscritto

(anche a mezzo fax o altra via telematica) le disposizioni di lavorazione e le specifiche tecniche relative alle singole forniture, possibilmente

insieme con l’invio del materiale da trattare, garantendo la rispondenza degli stessi alle suddette specifiche tecniche concordate per l’articolo da

trattare o per gruppi di articoli omogenei. 

2) Se il subfornitore intende affidare a terzi il presente contratto o parte delle lavorazioni ivi indicate, deve darne preventiva comunicazione al

committente, osservando le modalità previste dall’art. 4 comma 1 e 3, L. 192/98. La cessione non può essere effettuata senza l’assenso del

committente, salvo che lo stesso ne dia liberatoria effettuando la sottoscrizione riportata in calce al presente contratto. 

3) Il prezzo di lavorazione pattuito è quello risultante alternativamente dalle offerte in essere ed in itinere ovvero dal listino prezzi, allegati alla

presente scrittura o alle successive forniture, oggetto di specifici accordi tra le parti richiamati al punto sub. 10, da considerarsi parte integrante

ed inscindibile del presente atto e dei successivi ordini. Lo stesso sarà mantenuto fino a diverso accordo scritto tra le parti conseguente

all’aggiornamento dei costi. E’ facoltà del subfornitore modificare i costi del trattamento in funzione di particolari forniture previo contraddittorio con

il committente. In difetto di accettazione dei costi di listino, il contratto si intenderà automaticamente risolto. 

4) Trattandosi di un rapporto di lavorazione continuativo nel tempo, le parti convengono contrattualmente che il termine di pagamento è fissato in

contanti alla consegna per la prima fornitura e successivamente in 60 giorni decorrenti dalla data di fatturazione successiva alla consegna del

prodotto trattato ovvero decorrenti dal momento della comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione. Il ritardo nei pagamenti, regolato

ex lege all’art. 3 L. 192/98 comporterà l’applicazione degli interessi quantificati dal d.lgs n. 231/2002 e successive modifiche oltre all’applicazione

delle direttive comunitarie 2000/35/CE nonché il venir meno della dilazione di pagamento concordata per le prestazioni effettuate o ancora in

corso. Le lavorazioni correlate a ordini successivi dovranno essere pagate al momento della consegna ovvero trattenuti sino al pagamento anche

del pregresso (art. 2756 c.c. diritto di ritenzione). 

5) In caso di mancato pagamento del prezzo il subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente

esecutiva, ex art. 3 L. 192/98 e art. 633 e segg. c.c. 

6) Il controllo circa l’eventuale presenza nelle lavorazioni eseguite di vizi sarà effettuato dal committente entro otto giorni dal ricevimento della merce

e consisterà in un controllo della stessa sia attraverso un esame visivo che mediante l’ausilio di strumenti di uso corrente. Entro lo stesso termine

dovranno essere sollevate le eventuali contestazioni. Viene concordata tra le parti la clausola “solve et repete” ex art. 1462 c.c. 

7) La garanzia prestata dal subfornitore di lavorazioni, in caso di vizi e difetti sulle lavorazioni eseguite o dalle stesse provocate sul materiale ricevuto,

sarà limitata alla riesecuzione e ripetizione del trattamento da effettuarsi sulla merce resa, con espressa esclusione di ulteriori costi o risarcimenti.

Ogni ulteriore garanzia sarà regolata da accordi tra le parti ivi inclusi eventuali accordi di rivalsa. In sede di riesecuzione del trattamento il

subfornitore, in caso di particolare difficoltà tecnica o eccessiva onerosità, si riserva di non fatturare la prestazione difettosa ovvero di riaccreditare

le somme medio tempore corrisposte dal Committente con costi di spedizione per la merce resa a carico del committente. 

8) Il presente contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti può recedere dal rapporto dandone comunicazione almeno 3 (tre) mesi prima a

mezzo di pec o raccomandata con avviso di ricevimento. Se concorre a realizzare l’abuso di dipendenza economica previsto dall’art. 9 L. 192/98 il

recesso è nullo. 

9) Tutte le controversie derivanti dal presente contratto e dalle singole forniture ad esso riconducibili, comprese quelle relative alla validità,

interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla Camera di Commercio territorialmente competente -sede legale del subfornitore- e

risolte secondo il Regolamento arbitrale da questa adottato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

10) Per quanto qui non espressamente disciplinato, si applicheranno le norme del Codice Civile relative al tipo contrattuale ricorrente inter partes e le

disposizioni della L. 192/98, nonché gli accordi scritti intervenuti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa, facenti parte integrante del

presente contratto.

 

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